L'importante è che la morte ci colga vivi (Marcello Marchesi)

"L'importante è che la morte ci colga vivi" (Marcello Marchesi)

domenica 5 maggio 2013

ANTICORRUZIONE: IL PAESE DELLE BANANE (DI DESTRA E DI SINISTRA)

Tutta la stampa e l'opinione pubblica è presa nella considerazione dei massimi sistemi, nella forza stritolante dlle armi di DISTRAZIONE DI MASSA,

la costituente, ovvero la replica della enorme presa per i fiondelli che fu la bicamerale.

Avevamo avvertito che l'ennesima leggina ad personam, stavolta arrivata per mano del ministro dell'Ingiustizia Severino Paola

http://lexdc.blogspot.it/2012/10/lavvocato-severino-pensa-bene-al-suo.html

avrebbe creato un altro vulnus alla coesistenza degli italiani, contribuendo a distruggere il tessuto interconnettivo del senso della Patria (stiamo insieme per valori condivisi ma le leggine che creano italiani di serie A e di serie B ci dividono fino all'estremo).

L'ultima versione della legge anticorruzione targata Severino - che tutti dissero aver incassato nell'occasione la candidatura sicura alla successione di Napolitano, e non è detto che non ci riesca alla fine - vuole dimostrare che,

se il Princeps, il potente, il berluskazz di turno telefona al poliziotto che una ragazza marocchina deve uscire dalle mani della giustizia perchè "è nipote di Mubarak" (che è egiziano e non marocchino; e un presidente del coniglio, pardon consiglio non ha il potere di far uscire nessuno in ogni caso) il funzionario pubblico può scegliere solo se ubbidire o non ubbidire ma in entrambi i casi passerà un guaio lui. 

LO DICE UNA RELAZIONE DELLA CASSAZIONE, MICA QUESTO BLOG!

IL FATTO QUOTIDIANO: “Già a una rapidissima lettura risulta evidente come, nel confronto delle disposizioni precedente ed attuali, non si è proceduto a una scissione pura e semplice; nell’attuale concussione è “scomparso” il riferimento, quale possibile soggetto attivo del reato, all’incaricato di pubblico servizio (per esempio Berlusconi, ndr); nella nuova ipotesi di induzione è “apparsa” la punibilità di quella che, fino al 28 novembre 2012, era soltanto la parte offesa del delitto (i poliziotti, ndr)”. Quindi è ben chiaro che se i protagonisti della storia hanno cambiato ruolo è la stessa storia che risulta modificata. E lo sarà probabilmente anche il finale. Perché i giudici devono interpretare leggi ed eventuali cambiamenti. In questo modo “le evidenti differenze delle norme incriminatici, in assenza di disposizioni transitorie, rimbalzano sull’interprete e sulla giurisprudenza” che avrà ” il compito di stabilire se le modifiche normative hanno modificato l’area del penalmente rilevante“. Questo il cuore del documento redatto dall’ex pm anticamorra Raffaele Cantone, che non cita altro che processi arrivati nella sede di piazza Cavour. Insomma questa disparità va valutata e giudicata con il rischio che non ci sia rilievo penale da contestare.
Scatta la punibilità per il concusso: chi prima era vitima ora è complice. Le conclusioni generali, arrivate dopo l’analisi di numerose sentenze, fanno intuire una prognosi infausta per il processo Ruby, che non viene mai citato. “Bisogna (…) prendere atto che il criterio adottato in passato per distinguere induzione e costrizione, fondato sul minore grado di coartazione morale, ha dato luogo a difficoltà interpretative e ha finito per ampliare la portata applicativa della precedente disposizione codicistica. Quel criterio oggi può essere rivisto alla luce del fatto nuovo introdotto dalla norma dell’art. 319 – quater e cioè la punibilità dell’indotto. E’ necessario, quindi, individuare una ragione ulteriore per spiegare perché colui che fino al 28 novembre era solo vittima oggi comunque diventa compartecipe del reato, sia pure con una pena ben diversa e minore di quella prevista per colui che induce ma anche per il corruttore”, si legge nella relazione. Il logico porta quindi a stabilire che chi subisce, a meno che non sia minacciato in maniera esplicita, possa rifiutare: “Tale ragione può essere reperita nella possibilità che egli ha di opporsi alla pretesa illegittima e tale possibilità va individuata nella conservazione di un margine di autodeterminazione, che esiste sia quando la pressione del pubblico agente è più blanda sia quando egli ha un interesse a soddisfare la pretesa del pubblico funzionario, perché ne consegue per lui un indebito beneficio”. I poliziotti che ricevettero la telefonata da Parigi delll’allora premier Berlusconi avevano quindi la possibilità di opporsi e certamente non hanno conseguito un beneficio nell’aver assecondato la richiesta del Cavaliere. E’ come se gli avessero fatto un favore che è cosa ben diversa da un reato. Ragionamento che sembrerebbe, quindi, far evaporare nel penalmente irrilevante l’ipotesi di concussione per Berlusconi.
Inoltre mentre le pene per la concussione per costrizione sono state inasprite le pene per l’induzione sono diminuite, anche la “la novità più rilevante di quest’ultima norma è, però, contenuta nel suo capoverso, laddove prevede che “nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità, è punito con la reclusione fino a tre anni”. I reati contestati a Berlusconi sono stati, naturalmente, commessi prima della sola ideazione della legge e il principio di irretroattività vieta l’applicazione di una norma penale a reati commessi prima della sua entrata in vigore, ma questo principio trova applicazione solo per quanto riguarda le norme penali in malam partem, cioè sfavorevoli all’imputato: se la legge penale varia in modo favorevole (e questo è un caso visto la riduzione della pena rispetto al passato, ndr), essa si applica anche in via retroattiva in ossequio al più ampio principio del favor rei. Come è accaduto due mesi fa quando la legge ha “salvato” le coop rosse nel procedimento sul “Sistema Sesto con la prescrizione.

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